Art. 43 · Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici (articolo 28 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; articolo 27-bis decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51; articolo 8, nono comma, legge 22 dicembre 1984, n. 887; articolo 12, comma 1, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)
AllegatoSez. I

Art. 43

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Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici (articolo 28 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; articolo 27-bis decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51; articolo 8, nono comma, legge 22 dicembre 1984, n. 887; articolo 12, comma 1, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

In vigore dal 27 mar 2025
Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici ( decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; articolo 27-bis decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51; , nono comma, legge 22 dicembre 1984, n. 887; , comma 1, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36) 1. I soggetti indicati nell', comma 1, quando corrispondono compensi per la perdita di avviamento in applicazione della legge 27 gennaio 1963, n. 19, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 15 per cento, con obbligo di rivalsa, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle società dovuta dal percipiente. 2. Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma 1 e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti a imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali. 3. Per i contributi erogati dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni nonché dai loro consorzi e associazioni e dalle comunità montane a favore di aziende esercenti i pubblici servizi di trasporto di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151, per la copertura dei relativi disavanzi non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 e all', comma 4. 4. Gli interventi finanziari dello Stato e di altri enti pubblici in favore delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in regime di concessione e in gestione governativa non sono considerati contributi ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 e all', comma 4. 5. Sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, alle società e associazioni sportive dilettantistiche non si applica la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto di cui al comma 2.
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