Art. 34 · Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
AllegatoSez. I

Art. 34

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Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

In vigore dal 27 mar 2025
Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ( decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) 1. I soggetti indicati nell', comma 1, che corrispondono redditi di cui all', comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono operare all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma dell' del predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell' e, in particolare, i commi 3, 4 e 5. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all', comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento. 2. Sulla parte imponibile dei compensi di cui all', comma 1, lettera d-bis), del richiamato testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti. 3. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all', comma 1, lettera c-bis), del predetto testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento. 4. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all', comma 1, lettera h-bis), del richiamato testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è operata una ritenuta con l'aliquota stabilita dagli del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
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