Allegato›Capo IV
Art. 30
59 / 243Computo degli interessi in particolari fattispecie (articolo 3 legge 26 gennaio 1961, n. 29)
In vigore dal 27 mar 2025
Computo degli interessi in particolari fattispecie
( legge 26 gennaio 1961, n. 29)
1. In caso di omissione di formalità o di omessa autotassazione, o di insufficiente o mancata denuncia, gli interessi si computano dal giorno in cui la tassa o l'imposta sarebbe stata dovuta se la formalità fosse stata eseguita o l'autotassazione effettuata o la denuncia presentata in forma completa e fedele.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33#art-a-30