Art. 234 · Registro cronologico e bollettario (articolo 44 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
AllegatoCapo V

Art. 234

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Registro cronologico e bollettario (articolo 44 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)

In vigore dal 27 mar 2025
Registro cronologico e bollettario ( decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112) 1. L'ufficiale della riscossione annota in ordine cronologico tutti gli atti e i processi verbali, numerandoli progressivamente, in apposito registro conforme al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da tenersi con le forme e con le modalità stabilite per il registro cronologico dell'ufficiale giudiziario. 2. Il registro, prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni pagina dall'ufficio individuato in via generale, per ciascun ambito, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da notificare all'agente della riscossione. Il predetto registro è vidimato non oltre il 15 gennaio di ogni anno. I registri esauriti e quelli degli ufficiali cessati dalla carica devono essere consegnati entro dieci giorni a cura dell'agente della riscossione all'Agenzia delle entrate. 3. L'ufficiale della riscossione, per ogni pagamento ricevuto, rilascia quietanza da apposito bollettario e ne comunica gli estremi all'agente della riscossione. 4. Il provvedimento di cui al comma 1, nello stabilire le forme e le modalità di tenuta dei registri, tiene adeguato conto dei progressi tecnologici delle attività informatiche e telematiche e della possibilità di prevedere forme di documentazione informatica equipollenti alle formalità di cui ai commi 2 e 3.
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