Allegato›Capo IV
Art. 226
65 / 243Adempimenti dell'Agente della riscossione (articolo 2 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)
In vigore dal 27 mar 2025
Adempimenti dell'Agente della riscossione
( decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'Agenzia delle entrate-Riscossione svolge le attività di cui all', relativamente alle quote affidatele, assicurando:
a) la salvaguardia del credito con un tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, secondo quanto previsto dall', ovvero dall' del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico oppure nel pi ampio termine che consegue dalle norme di legge che disciplinano gli effetti di eventi eccezionali;
b) il tentativo di notificazione di atti interruttivi della prescrizione del credito, effettuato con le modalità di cui alla lettera a);
c) la gestione delle attività di recupero coattivo conformemente a quanto pianificato annualmente ai sensi dell';
d) la trasmissione telematica all'ente creditore, entro la fine di ogni mese e secondo altresì le ulteriori modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote, nonché le riscossioni effettuate nel mese precedente.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33#art-a-226