Art. 223 · Trattamento di dati personali (articolo 3, comma 29, decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248)
AllegatoCapo III

Art. 223

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Trattamento di dati personali (articolo 3, comma 29, decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248)

In vigore dal 27 mar 2025
Trattamento di dati personali (, comma 29, decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248) 1. L'attività svolta dall'agente della riscossione nazionale ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali costituisce adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. L'attività svolta dall'agente della riscossione nazionale nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali costituisce, altresì, «motivo di interesse pubblico rilevante», ai sensi dell', paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera i), del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196. 3. Il trattamento di dati personali eseguito dall'agente della riscossione nazionale è consentito nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 2-ter, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 4. Qualora il trattamento eseguito dall'agente della riscossione nazionale abbia a oggetto le particolari categorie di dati personali di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, o i dati personali di cui all' del medesimo regolamento, è consentito nei limiti di quanto statuito dagli articoli 2-sexies e 2-octies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
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