Art. 20 · Ambito di applicazione (articolo 2 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)
AllegatoCapo III

Art. 20

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Ambito di applicazione (articolo 2 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)

In vigore dal 20 dic 2025
Ambito di applicazione ( decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237) 1. Ai fini del presente capo per entrate si intendono: a) le tasse e imposte indirette e relativi accessori e sanzioni; b) i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione di beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato; c) le somme dovute per l'utilizzazione, anche senza titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato; d) le entrate patrimoniali; e) le entrate del Ministero dell'economia e delle finanze e delle altre amministrazioni dello Stato per le quali singole disposizioni ne prevedono il versamento a un ufficio finanziario; f) le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse; g) le sanzioni inflitte dalle autorità giudiziarie e amministrative; h) le tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui alla tabella allegato 2 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123; i) i tributi speciali di cui alla tabella A allegato 5 del testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174; l) tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici dell'Agenzia delle entrate.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33#art-a-20