Allegato›Titolo VII
Art. 198
210 / 243Assistenza per le richieste di notifica (articolo 7 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
In vigore dal 27 mar 2025
Assistenza per le richieste di notifica
( decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
1. L'autorità richiedente di uno Stato membro puchiedere l'assistenza per la notifica solo:
a) se non sia in grado di provvedere direttamente alla notifica conformemente alle norme che disciplinano la notifica dei documenti in questione nello Stato membro in cui essa ha sede;
b) qualora tale notifica dia luogo a difficoltà eccessive.
2. La richiesta di notifica formulata da uno Stato membro a un altro Stato membro è accompagnata dal modulo standard di notifica contenente informazioni sui documenti da notificare, approvato dal regolamento di esecuzione (CE) n. 1189/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011.
3. Qualora si verifichino i presupposti di cui al comma 1, su domanda dell'autorità richiedente dell'altro Stato membro, gli uffici di collegamento secondo le competenze previste dall', comma 3, e in base alle norme di legge in vigore nel territorio nazionale, notificano, anche avvalendosi delle proprie strutture territoriali, al destinatario tutti i documenti, anche di natura giudiziaria, concernenti i crediti di cui all', comma 1, o il loro recupero, prodotti dallo Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente, accompagnati dal modulo standard di notifica.
4. L'ufficio di collegamento indicato dall', comma 3, lettera c), per le notifiche pervenute dall'autorità richiedente dell'altro Stato membro si avvale dell'agente della riscossione che esegue l'attività di notifica secondo le disposizioni dell' e la effettuano, all'indirizzo indicato dal suddetto ufficio, entro il termine indicato nel modulo standard di notifica.
5. In caso di omessa o tardiva notifica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro. La sanzione non si applica quando la consegna, da parte dell'ufficio di collegamento, dei documenti che devono essere notificati non sia avvenuta almeno due mesi prima della scadenza del termine richiesto per la notifica.
All'irrogazione della sanzione amministrativa provvede l'ufficio del Dipartimento delle finanze, designato dal direttore generale delle finanze con il provvedimento di cui all', comma 4.
6. Per le spese di notifica si applicano le previsioni di cui all', comma 3, lettera b). L'attività dell'agente della riscossione è remunerata con un compenso, a carico dell'erario, pari a 12,81 euro per ciascuna notifica effettuata. Tale importo puessere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Gli importi relativi a ciascun anno sono corrisposti entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di espletamento delle notifiche. Con provvedimento del direttore generale delle finanze sono stabilite le modalità procedurali per l'affidamento all'agente della riscossione territorialmente competente dell'attività di notifica, nonché per la rendicontazione di tale attività da parte dello stesso agente.
7. Gli uffici di collegamento informano tempestivamente l'autorità richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica e comunicano la data di notifica del documento al destinatario.
8. Le notifiche di tutti i documenti, anche di natura giudiziaria, concernenti i crediti di cui all', comma 1, sono effettuate direttamente dagli uffici o organi nazionali secondo le norme di legge in vigore nel territorio nazionale e, ove non previsto, per raccomandata o per posta elettronica.
9. Qualora si verifichino i presupposti di cui al comma 1, gli uffici di collegamento, secondo le competenze previste dall', comma 3, effettuano la richiesta di notifica agli altri Stati membri.
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