Art. 195 · Assistenza per le richieste di informazioni (articolo 4 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
AllegatoTitolo VII

Art. 195

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Assistenza per le richieste di informazioni (articolo 4 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)

In vigore dal 27 mar 2025
Assistenza per le richieste di informazioni ( decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149) 1. Gli uffici di collegamento, ciascuno secondo le competenze previste dall', comma 3, forniscono all'autorità richiedente dell'altro Stato membro tutte le informazioni utili per il recupero dei crediti, utilizzando i dati e le notizie acquisiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. A tale fine, si avvalgono anche dei poteri previsti dall', primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall', secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con le modalità ed entro i limiti dagli stessi stabiliti. L'ufficio di collegamento di cui all', comma 3, lettera c), si avvale dei suddetti poteri previa autorizzazione del direttore generale delle finanze. 2. Le informazioni non sono fornite quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, quando la loro divulgazione pupregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico ovvero quando non possono essere ottenute per il recupero di crediti analoghi sorti nel territorio nazionale. 3. Gli uffici di collegamento informano l'autorità richiedente dell'altro Stato membro dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda di informazioni. 4. Le richieste di informazioni da rivolgere agli altri Stati membri sono presentate dagli uffici di collegamento secondo le competenze previste dall', comma 3.
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