Allegato›Capo IV
Art. 188
60 / 243Ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e domanda di ammissione al passivo (articolo 87 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e articoli 33 e 34 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
In vigore dal 27 mar 2025
Ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e domanda di ammissione al passivo
( decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
1. Relativamente ai debitori interessati dalle procedure di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l'ufficio iscrive a ruolo il credito e l'agente della riscossione provvede all'insinuazione del credito in tali procedure.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i casi e le modalità con cui si pu rinunciare alla domanda di ammissione al passivo.
3. L'agente della riscossione pu per conto dell'ufficio, presentare il ricorso di cui all', comma 2, del citato decreto legislativo n. 14 del 2019.
4. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 3 o su iniziativa degli altri soggetti legittimati ai sensi dell', comma 2, del predetto decreto legislativo n. 14 del 2019, è sottoposto a liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa, l'agente della riscossione chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate, l'ammissione al passivo della procedura.
5. L'agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi dell' del citato decreto legislativo n. 14 del 2019, la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle entrate, anche in deroga alle modalità indicate nell', e la approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.
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