Art. 161 · Custodia dei beni pignorati (articolo 64 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
AllegatoSez. II

Art. 161

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Custodia dei beni pignorati (articolo 64 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

In vigore dal 27 mar 2025
Custodia dei beni pignorati ( decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 520, primo comma, del codice di procedura civile e dall', la custodia dei beni mobili pignorati è affidata allo stesso debitore o a un terzo. L'agente della riscossione non puessere nominato custode. 2. L'agente della riscossione puin ogni tempo disporre la sostituzione del custode. 3. In mancanza di persone idonee all'affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in consegna dal comune.
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