Art. 159 · Disposizioni particolari sui beni pignorabili (articolo 62 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
AllegatoSez. II

Art. 159

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Disposizioni particolari sui beni pignorabili (articolo 62 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

In vigore dal 27 mar 2025
Disposizioni particolari sui beni pignorabili ( decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) 1. I beni di cui all'articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile, anche se il debitore è costituito in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale della riscossione o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. 2. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia è sempre affidata al debitore e il primo incanto non puaver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto. 3. I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall'articolo 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme dell'espropriazione presso il debitore ancorchè i fondi stessi siano affittati.
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