Allegato›Capo II
Art. 157
36 / 243Sospensione dell'esecuzione (articolo 60 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
In vigore dal 27 mar 2025
Sospensione dell'esecuzione
( decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Il giudice dell'esecuzione non pusospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33#art-a-157