Art. 157 · Sospensione dell'esecuzione (articolo 60 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
AllegatoCapo II

Art. 157

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Sospensione dell'esecuzione (articolo 60 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

In vigore dal 27 mar 2025
Sospensione dell'esecuzione ( decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) 1. Il giudice dell'esecuzione non pusospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno.
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