Allegato›Capo II
Art. 149
28 / 243Procedimento di vendita (articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
In vigore dal 27 mar 2025
Procedimento di vendita
( decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. La vendita dei beni pignorati è effettuata, mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura dell'agente della riscossione, senza necessità di autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
2. L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione.
3. Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli , comma 3, lettera b), con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita.
L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso.
4. Nel caso in cui il debitore eserciti la facoltà di cui al comma 3, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli , per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di cui all', comma 3, lettera b).
5. Se la vendita di cui al comma 4 non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi è necessità di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, pu comunque esercitare la facoltà prevista dal comma 3 al prezzo stabilito ai sensi degli .
6. Nel caso in cui il debitore intenda procedere direttamente, ai sensi del comma 3, alla vendita di immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane, il medesimo debitore puprocedere, con il consenso dell'agente della riscossione, alla vendita del bene pignorato o ipotecato, al valore determinato, in deroga al comma 3, da perizia inoppugnabile effettuata dall'Agenzia delle entrate in base agli accordi stipulati con lo stesso agente della riscossione ai sensi dell', comma 3-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e nei termini ivi stabiliti, su richiesta presentata dal debitore all'agente. Il rimborso dei costi sostenuti per l'effettuazione della perizia è posto a carico del debitore ed è versato all'agente della riscossione unitamente al corrispettivo della vendita di cui al comma 3, ovvero, in mancanza di vendita, entro il termine di novanta giorni dalla consegna della perizia. Decorso tale termine in assenza di pagamento, l'agente della riscossione pu procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute unitamente alle spese esecutive di cui all', comma 3, lettere a) e b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33#art-a-149