Allegato›Titolo VI
Art. 140
199 / 243Riscossione coattiva (articolo 45 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
In vigore dal 27 mar 2025
Riscossione coattiva
( decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. L'agente della riscossione procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora, e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo, previa notifica della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33#art-a-140