Art. 136 · Garanzie giurisdizionali per entrate non devolute alle corti di giustizia tributarie (articolo 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
AllegatoTitolo V

Art. 136

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Garanzie giurisdizionali per entrate non devolute alle corti di giustizia tributarie (articolo 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)

In vigore dal 20 dic 2025
Garanzie giurisdizionali per entrate non devolute alle corti di giustizia tributarie ( decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46) 1. Per le entrate non tributarie il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo pu sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi. 2. Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione dell', comma 1, e le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. Il ricorso è notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati. 3. A esecuzione iniziata il giudice pusospendere la riscossione solo in presenza dei presupposti di cui all'.

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Pro

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