Allegato›Sez. III
Art. 107
128 / 243Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali (articolo 28-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
In vigore dal 27 mar 2025
1. I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e relativi interessi e sanzioni possono cedere allo Stato, in pagamento totale o parziale delle imposte stesse e degli accessori, i beni indicati nell' del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche a epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione. La disposizione non si applica ai sostituti d'imposta.
2. La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti corredata da idonea documentazione, deve essere presentata al Ministero della cultura.
3. Il Ministero della cultura attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al comma 1, l'interesse dello Stato ad acquisirli.
4. Le condizioni e il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro della cultura, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero della cultura, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante dell'Agenzia delle entrate. Nella proposta di cessione l'interessato pu chiedere di essere sentito dalla commissione, personalmente o a mezzo di un suo delegato.
5. La proposta di cessione non sospende il pagamento delle imposte di cui al comma 1.
6. L'interessato pu revocare la propria proposta di cessione all'atto dell'audizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al Ministero della cultura.
7. Il decreto di cui al comma 4 è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro i due mesi successivi dalla data di notifica del decreto il proponente notifica al Ministero della cultura, a pena di decadenza, la propria accettazione.
8. Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica dell'accettazione. La consegna comporta il trasferimento della proprietà dei beni allo Stato.
9. Nel caso di cessione di beni immobili, il trasferimento allo Stato avviene a condizione che i beni siano liberi da ipoteche e da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Il decreto di cui al comma 4 e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. Il trasferimento dei beni allo Stato ha effetto dalla data di notifica della dichiarazione di accettazione.
10. Dopo il trasferimento dei beni, l'interessato pu chiedere il rimborso delle imposte eventualmente pagate nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della proposta di cessione e quella della consegna dei beni o della trascrizione, ovvero puutilizzare, anche frazionatamente, l'importo della cessione per il pagamento delle imposte indicate nel comma 1, la cui scadenza è successiva al trasferimento dei beni.
11. Qualora l'interessato nei cinque anni successivi al trasferimento dei beni non abbia potuto utilizzare per il pagamento delle imposte indicate nel comma 1 l'importo integrale della cessione, puchiedere il rimborso della differenza, senza corresponsione di interessi.
12. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti degli eredi del cedente.
13. Qualora l'amministrazione dello Stato non intenda acquisire i beni offerti in cessione, il Ministro della cultura con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede ai sensi del comma 7.
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