Art. 6 · Disposizioni applicabili agli intermediari finanziari
Capo III

Art. 6

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Disposizioni applicabili agli intermediari finanziari

In vigore dal 12 mar 2025
1. Agli intermediari finanziari si applicano le disposizioni di cui agli , paragrafi 1 e 2, 17, 18, paragrafi 1 e 2, 19, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, 22, paragrafo 1, 24, 25, paragrafo 1, 28, paragrafi 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, 31, paragrafo 12, 45, 51, 54, 55 e 56 del regolamento DORA e alle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, in quanto compatibili. 2. Agli intermediari finanziari che si qualificano come microimprese ai sensi dell', paragrafo 1, punto 60), del regolamento DORA non si applica l'articolo 24 del medesimo regolamento. Gli intermediari finanziari di cui al primo periodo eseguono i test di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento DORA con le modalità previste dall'articolo 25, paragrafo 3, del medesimo regolamento. 3. La Banca d'Italia può individuare, nelle disposizioni attuative adottate ai sensi dell', una categoria di intermediari finanziari a cui, sulla base delle dimensioni e dell'attività svolta, si applica, in luogo dell', paragrafi 1 e 2, del regolamento DORA, quanto previsto dagli , paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, 12, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, 13 e 14 del medesimo regolamento e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, in quanto compatibili.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-10;23#art-6