Capo V
Art. 13
13 / 17Modifica al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
In vigore dal 12 mar 2025
1. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. I fondi pensione di cui al comma 1 adottano misure ragionevoli atte a garantire la continuità e la regolarità dello svolgimento delle loro attività, tra cui l'elaborazione di piani di emergenza. A tal fine i fondi pensione utilizzano sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati e in particolare, istituiscono e gestiscono sistemi informatici e di rete conformemente al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, ove applicabile.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-10;23#art-13