Capo V
Art. 12
12 / 17Modifica al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
In vigore dal 12 mar 2025
1. All'articolo 30 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'impresa adotta misure ragionevoli idonee a garantire la continuità e la regolarità dell'attività esercitata, inclusa l'elaborazione di piani di emergenza. A tal fine, l'impresa utilizza sistemi, risorse e procedure interne adeguati e proporzionati e, in particolare, istituisce e gestisce sistemi informatici e di rete conformemente al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-10;23#art-12