Art. 11 · Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Capo V

Art. 11

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Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

In vigore dal 12 mar 2025
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 65, comma 1, 1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) procedure per gestire i rischi ai quali sono esposti, compresi i rischi informatici ai sensi del capo II del regolamento (UE) 2022/2554, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, dispositivi e sistemi adeguati a identificare i rischi che possono comprometterne il funzionamento e misure efficaci per attenuare tali rischi;»; 2) la lettera c) è abrogata; b) all'articolo 65-sexies il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione istituiscono e mantengono la loro resilienza operativa, conformemente agli obblighi stabiliti al capo II del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, per assicurare che i loro sistemi di negoziazione: a) siano resilienti e abbiano capacità sufficiente per gestire i picchi di volume di ordini e messaggi; b) siano in grado di garantire negoziazioni ordinate in condizioni di mercato critiche; c) siano pienamente testati per garantire il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b); d) siano soggetti a efficaci disposizioni in materia di continuità operativa, compresi politica e piani di continuità operativa delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e piani di risposta e di ripristino relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione istituiti ai sensi dell' del regolamento (UE) 2022/2554, per assicurare la continuità dei servizi in caso di malfunzionamento dei loro sistemi di negoziazione.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-10;23#art-11