Art. 14 · Clausola di invarianza finanziaria

Art. 14

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Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 8 feb 2025
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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