Art. 1 · Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111

Art. 1

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Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111

In vigore dal 18 feb 2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e, in particolare, l', primo comma, numero 9); Visto il decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti»; Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 marzo 2023, recante «Classificazione a strada statale S.S. 14 Var "Variante di Monfalcone e Ronchi dei Legionari" della S.R. GO 26 "Raccordo stradale S.S. 14 - S.P. 19" dal km 0,000 al km 3,287 (intero tratto stradale) e della S.R. GO 19 "Monfalcone - Grado" dal km 0,000 al km 3,267, e contestuale declassificazione a comunale del tratto sotteso di S.S. 14 "della Venezia Giulia" dal km 123,542 al km 127,377»; Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 9 dicembre 2024; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione; Emana il seguente decreto legislativo: Modifiche all' del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 1. All' del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, la lettera f) le parole «all'intesa con la Regione sulla» sono sostituite dalle seguenti: «alla»; b) al comma 3, dopo la lettera f) è inserita la seguente: «f-bis) all'esecuzione, manutenzione e gestione di nuove opere di interesse statale, definendo termini, modalità, forme di attuazione, finanziamenti e oneri»; c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Ai sensi dell'articolo 47, primo comma, dello Statuto, le funzioni di cui al comma 3, lettere e), f) e f-bis), sono esercitate previa intesa con la Regione.».
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