Art. 7
7 / 9Misure di valorizzazione
In vigore dal 31 gen 2025
1. Il Ministro del turismo provvede in accordo con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, all'adozione di misure di valorizzazione e di campagne informative rivolte al turismo nazionale e internazionale in favore delle attività commerciali, delle botteghe artigiane ed esercizi storici e di eccellenza, iscritti all'Albo nazionale, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale per il turismo, anche mediante creazione di specifici circuiti merceologici o territoriali. Le iniziative di cui al primo periodo possono essere avviate dalle associazioni di settore interessate, per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Sono in ogni caso fatte salve le eventuali misure di valorizzazione definite a livello locale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-27;219#art-7