Art. 6
6 / 9Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese commerciali e artigiane storiche e delle relative sottosezioni
In vigore dal 31 gen 2025
Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese commerciali
e artigiane storiche e delle relative sottosezioni
1. È istituito l'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici. L'Albo nazionale è costituito dagli albi regionali, delle città metropolitane, comunali e delle province autonome, inviati e periodicamente aggiornati dalle regioni, dai comuni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Nell'ambito dell'Albo nazionale è costituita una sezione delle attività storiche di eccellenza.
2. L'Albo è gestito e alimentato dal Ministero delle imprese e del made in Italy. Il Ministero del turismo ne cura gli aspetti promozionali. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro del turismo per le questioni di competenza, adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza unificata, sono individuate le modalità attuative del comma 1. In particolare, il decreto provvede:
a) all'individuazione delle caratteristiche dell'Albo nazionale, della sezione delle attività storiche di eccellenza e di ulteriori sezioni per categoria merceologica, nonché delle modalità per lo scambio di informazioni con le regioni, le città metropolitane, i comuni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il suo periodico aggiornamento;
b) alle modalità di pubblicazione dell'Albo nazionale in una specifica sezione del sito internet del Ministero delle imprese e del made in Italy, con predisposizione di rinvii ai siti internet delle regioni e dei comuni;
c) alla predisposizione, nel portale «Italia.it» del Ministero del turismo e nel sito internet di ENIT s.p.a., di un apposito rinvio alla sezione del sito internet del Ministero delle imprese e del made in Italy di cui alla lettera b) e alla pubblicazione, nel sito internet del Ministero del turismo, delle informazioni sulle attività di cui all';
d) alle modalità di raccordo con le regioni, le città metropolitane, i comuni e con le province autonome di Trento e di Bolzano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-27;219#art-6