Art. 2 · Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162

Art. 2

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Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162

In vigore dal 25 gen 2025
1. Al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 5, le parole: «uno o più avvocati» sono sostituite dalle seguenti: «almeno un avvocato per ciascuna parte»; b) l'articolo 2-bis è sostituito dal seguente: «Art. 2-bis (Negoziazione assistita in modalità telematica e incontri con collegamento audiovisivo da remoto). - 1. Quando la negoziazione si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento, ivi compreso l'accordo conclusivo, sono formati e sottoscritti nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. Il documento informatico contenente l'accordo conclusivo sottoscritto ai sensi del comma 1 è trasmesso in conformità dell'articolo 11, comma 1. 3. Ciascuna parte può sempre chiedere di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto. 4. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. 5. Non può essere svolta con modalità telematiche nè con collegamenti audiovisivi da remoto l'acquisizione delle dichiarazioni del terzo di cui all'articolo 4-bis. 6. Quando l'accordo di negoziazione è contenuto in un documento sottoscritto dalle parti con modalità analogica, tale sottoscrizione è certificata dagli avvocati con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005.»; c) all'articolo 6, al comma 3-ter, primo periodo, dopo le parole: «avvocati che lo hanno sottoscritto,» sono inserite le seguenti: «con le modalità previste dall'articolo 11, comma 1,»; d) all'articolo 11, al comma 1, dopo le parole: «a seguito della convenzione» sono inserite le seguenti: «, anche nei casi previsti dall'articolo 2-ter,» e dopo le parole: «a trasmetterne copia» sono inserite le seguenti: «, per il tramite del Consiglio nazionale forense,»; e) all'articolo 11-bis, comma 1: 1) dopo le parole: «nella presente sezione,» sono inserite le seguenti: «al cittadino italiano non abbiente» e le parole: «alla parte non abbiente» sono soppresse; 2) dopo le parole: «se è raggiunto l'accordo» sono inserite le seguenti: «, e nel caso previsto dall', comma 249, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»; 3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il patrocinio a spese dello Stato è, altresì, assicurato allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto della convenzione di negoziazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.»; f) all'articolo 11-quinquies: 1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. L'interessato, se il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiede, è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.»; 2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie l'istanza di ammissione anticipata è trasmessa all'ufficio finanziario competente per le verifiche previste dall'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.»; 3) al comma 3, le parole: «, istituiti presso il Consiglio individuato in conformità al comma 1» sono soppresse; 4) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Quando l'avvocato nominato dall'interessato è iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello di cui al comma 1 non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi.»; g) all'articolo 11-septies, al comma 3, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «L'interessato, se il Ministero lo richiede, è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.».
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