Art. 3 · Clausola di invarianza finanziaria

Art. 3

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Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 30 dic 2024
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate e le istituzioni pubbliche coinvolte provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-27;204#art-3