Art. 2 · Modifiche al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227

Art. 2

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Modifiche al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227

In vigore dal 30 dic 2024
1. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 1, le parole da: «Gli intermediari bancari e finanziari di cui all', comma 2,» a: «effettuate anche in valuta virtuale ovvero in cripto-attività» sono sostituite dalle seguenti: «Gli intermediari bancari e finanziari di cui all', comma 2, e gli altri operatori finanziari di cui all', comma 3, lettere a) e d), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all', comma 2, lettera s), del medesimo decreto sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati di cui all'articolo 31, comma 2, del menzionato decreto relativi alle predette operazioni, effettuate anche in cripto-attività»; b) all', comma 1, lettera a), le parole: «agli intermediari bancari e finanziari di cui all', comma 2, agli altri operatori finanziari di cui all', comma 3, lettere a) e d), e agli operatori non finanziari di cui all', comma 5, lettere i) e i-bis), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «agli intermediari bancari e finanziari di cui all', comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e agli altri operatori finanziari di cui all', comma 3, lettere a) e d), del medesimo decreto».
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