Art. 1 · Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

Art. 1

1 / 5

Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

In vigore dal 30 dic 2024
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 30, comma 2, lettera d), 31, 32 e 33; Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l'articolo 18; Visto il regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849; Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione; Visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937; Visto il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, recante: «Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori»; Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006»; Visto il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, recante «Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del territorio e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE»; Visto il decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, recante «Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937»; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2024; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2024; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 2: 1) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) conti correnti di corrispondenza e rapporti ad essi assimilabili: conti tenuti dalle banche per il regolamento dei servizi interbancari e gli altri rapporti comunque denominati, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari per il regolamento di transazioni per conto dei clienti degli enti corrispondenti, inclusi i rapporti per lo svolgimento di operazioni in cripto-attività o trasferimenti di cripto-attività;»; 2) la lettera m) è sostituita dalla seguente: «m) conti di passaggio: rapporti di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela, inclusi i rapporti per lo svolgimento di operazioni in cripto-attività o trasferimenti di cripto-attività;»; 3) dopo la lettera m), è inserita la seguente: «m-bis) cripto-attività: cripto-attività quale definita all', paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, tranne quando rientra nelle categorie di cui all', paragrafi 2, 3 e 4, del medesimo regolamento o è altrimenti qualificata come fondi;»; 4) alla lettera t), dopo le parole: «mezzi di pagamento» sono inserite le seguenti: «o di cripto-attività»; 5) la lettera ff) è abrogata; 6) la lettera ff-bis) è abrogata; 7) alla lettera ll), le parole: «, che non si esaurisce in un'unica operazione» sono soppresse; 8) dopo la lettera mm), è inserita la seguente: «mm-bis) servizi per le cripto-attività: i servizi quali definiti all', paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2023/1114;»; 9) la lettera qq) è abrogata; 10) dopo la lettera qq), è aggiunta la seguente: «qq-bis) indirizzo auto-ospitato: un indirizzo auto-ospitato quale definito all', punto 20), del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023.»; b) all': 1) al comma 2, lettera v), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»; 2) al comma 2, dopo la lettera v), è aggiunta la seguente: «v-bis) i prestatori di servizi per le cripto-attività come definiti all', paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114, autorizzati in Italia alla prestazione di tali servizi, ad eccezione del servizio di consulenza sulle cripto-attività.»; 3) al comma 5, le lettere i) e i-bis) sono abrogate; c) all'articolo 9, comma 2, dopo la lettera f), è inserita la seguente: «f-bis) prestatori di servizi per le cripto-attività di cui all', comma 2, lettera v-bis);»; d) dopo l'articolo 16, è inserito il seguente: «Art. 16-bis (Individuazione e valutazione dei rischi associati ai trasferimenti di cripto-attività diretti a o provenienti da un indirizzo auto-ospitato). - 1. I prestatori di servizi per le cripto-attività individuano e valutano il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato ai trasferimenti di cripto-attività diretti a o provenienti da un indirizzo auto-ospitato. 2. I prestatori di servizi per le cripto-attività adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure necessarie a mitigare tali rischi e applicano misure di attenuazione commisurate ai rischi individuati. Tali misure comprendono una o più delle misure seguenti: a) misure basate sul rischio per identificare il cedente o il cessionario di un trasferimento effettuato da o verso un indirizzo auto-ospitato o il titolare effettivo di tale cedente o cessionario, anche facendo affidamento su terzi, e verificarne l'identità; b) richiesta di informazioni aggiuntive sull'origine e sulla destinazione delle cripto-attività trasferite; c) un monitoraggio continuo e rafforzato delle operazioni dirette a o provenienti da indirizzi auto-ospitati; d) qualsiasi altra misura volta ad attenuare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché il rischio di mancata attuazione e di evasione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea, nei casi di cui agli del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, ovvero con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nei casi di cui all'articolo 4-bis del medesimo decreto.»; e) all'articolo 17, comma 1, lettera b), le parole: «un trasferimento di fondi, come definito dall', paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «un trasferimento di fondi o di cripto-attività, come definito dall', punti 9) e 10), del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023»; f) all'articolo 24, comma 5, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o che comportano l'esecuzione di servizi per le cripto-attività con un intermediario bancario o finanziario corrispondente di un Paese terzo»; g) dopo l'articolo 25, è inserito il seguente: «Art. 25-bis (Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela per i rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano l'esecuzione di servizi per le cripto-attività). - 1. Nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano l'esecuzione di servizi per le cripto-attività quali definiti all', paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, con l'eccezione della lettera h) di tale punto, con un intermediario corrispondente di un Paese terzo che presta servizi analoghi, compresi i trasferimenti di cripto-attività, i prestatori di servizi per le cripto-attività, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, al momento dell'avvio del rapporto adottano le seguenti ulteriori misure: a) determinano se l'intermediario corrispondente è autorizzato o registrato; b) raccolgono informazioni sufficienti sull'intermediario corrispondente per comprendere pienamente la natura delle attività svolte e per determinare, sulla base di pubblici registri, elenchi, atti o documenti, la correttezza e la qualità della vigilanza cui l'intermediario corrispondente è soggetto; c) valutano la qualità dei controlli in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo cui l'intermediario corrispondente è soggetto; d) ottengono l'autorizzazione dei titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di aprire nuovi conti di corrispondenza; e) definiscono in forma scritta i termini dell'accordo con l'intermediario corrispondente e i rispettivi obblighi; f) si assicurano che l'intermediario corrispondente abbia sottoposto ad adeguata verifica i clienti che hanno un accesso diretto ai conti di cripto-attività di passaggio, che effettui il controllo costante dei rapporti con tali clienti e che, su richiesta, possa fornire all'intermediario controparte obbligato i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela. 2. I prestatori di servizi per le cripto-attività che decidono di porre fine ai rapporti di corrispondenza per motivi connessi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo documentano tale decisione. 3. I prestatori di servizi per le cripto-attività aggiornano le informazioni sull'adeguata verifica per il rapporto di corrispondenza periodicamente o qualora emergano nuovi rischi in relazione all'intermediario corrispondente. 4. I prestatori di servizi per le cripto-attività tengono conto delle informazioni di cui al comma 1 al fine di determinare, in funzione della valutazione del rischio, le misure appropriate da adottare per mitigare i rischi associati all'intermediario corrispondente.»; h) all'articolo 62, al comma 7, le parole: «regolamento (UE) n. 2015/847» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,»; i) all'articolo 70: 1) al comma 1, le parole: «regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 2015, n. 847» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023»; 2) ai commi 2 e 3, le parole: «regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 2015,» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,» 3) alla rubrica, le parole: «regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, n. 847» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-27;204#art-1