Capo III
Art. 6
9 / 21Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 31 dic 2024
1. Le disposizioni dell' si applicano per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino al 31 dicembre 2024, in via transitoria, le spese di cui all'articolo 54, comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall', comma 1, lettera b), sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, nonché le relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime, continuano, rispettivamente, a essere deducibili dal reddito di lavoro autonomo e a concorrere alla formazione del medesimo secondo le disposizioni dell'articolo 54 del citato testo unico delle imposte sui redditi in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal presente decreto; fino alla stessa data del 31 dicembre 2024 le predette somme continuano a essere assoggettate alle ritenute previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3. La disposizione di cui all'articolo 54, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall', comma 1, lettera b), ha effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano a essa conformi. Restano fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.
4. La disposizione di cui all'articolo 54-sexies, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall', comma 1, lettera b), ha effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-13;192#art-6