Titolo II
Art. 11
14 / 21Regimi di riallineamento
In vigore dal 31 dic 2024
1. Il riallineamento può essere attuato sulla totalità delle divergenze positive e negative, escluse quelle di cui all', comma 7, esistenti all'inizio del periodo d'imposta e verificatesi nel medesimo periodo d'imposta, ovvero esistenti alla data di efficacia delle operazioni di cui al citato , comma 1, lettera g). La somma algebrica delle differenze stesse, se positiva, è assoggettata a tassazione con l'aliquota ordinaria, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, separatamente dall'imponibile complessivo. Il riallineamento ha effetto a partire dal periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze e la relativa opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta.
L'imposta è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze. Se il saldo è negativo, la relativa deduzione concorre, per quote costanti, alla formazione dell'imponibile del periodo d'imposta per il quale è esercitata l'opzione per il riallineamento e dei successivi fino a un numero di periodi d'imposta pari alla maggiore durata residua delle fattispecie oggetto di riallineamento e, comunque, in misura non inferiore a dieci periodi d'imposta complessivi.
2. In luogo dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, il riallineamento può essere attuato anche con riguardo alle singole fattispecie, intese come componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio ovvero come maggiori o minori valori dei singoli elementi di attività o passività patrimoniali, verificatesi nel medesimo periodo d'imposta. Il riallineamento non può essere attuato con riferimento alle divergenze di cui all', comma 7 nonché ai maggiori o minori valori delle attività o passività patrimoniali che derivano esclusivamente dal cambio di valutazione di elementi dell'attivo o del passivo, per i quali, al termine del periodo d'imposta, i valori contabili e fiscali coincidono per effetto delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad essi applicabili. Ciascun saldo positivo oggetto di riallineamento è assoggettato a imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota, rispettivamente, del 18 per cento e del 3 per cento sul relativo importo, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, nonché la differenza tra ciascuna delle aliquote di cui all', comma 1-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e quella di cui al comma 1 del medesimo . Il saldo negativo non è deducibile. Il riallineamento ha effetto a partire dal periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze e la relativa opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta. L'imposta è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze.
3. Nel caso in cui il contribuente non si avvalga del riallineamento del comma 1, i maggiori valori iscritti sugli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali risultanti dalle operazioni di cui all', comma 1, lettera g), possono essere riconosciuti esclusivamente ai sensi dell'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente decreto.
4. Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
Storico versioni
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