Art. 1 · Modifiche alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92

Art. 1

1 / 4

Modifiche alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92

In vigore dal 17 gen 2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente «Disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 30, comma 2, lettera d), 31, 32 e 33; Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l'articolo 15; Visto il regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione; Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»; Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale» e, in particolare, l'articolo 220 che disciplina le attività ispettive e di vigilanza; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» e, in particolare, l'articolo 128-undecies che istituisce l'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM); Vista la legge 17 gennaio 2000, n. 7, recante «Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Vista la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio; Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2008, n. 195, recante «Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005»; Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi» e, in particolare, il titolo IV, capo III che disciplina l'organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante «Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 17» e, in particolare, l' che disciplina il registro degli operatori compro oro; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, concernente «Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia»; Visto il decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, recante «Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi» e, in particolare, l'allegato I, Titolo I, Capo III recante prescrizioni ai fini della vigilanza e dei controlli e poteri degli organi doganali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, recante «Testo unico delle norme di legge in materia valutaria»; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2024; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 26 settembre 2024; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2024; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: Modifiche alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 1. Alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel titolo le parole: «anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998» sono sostituite dalle seguenti: «anche in adeguamento al regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018»; b) all': 1) al comma 1: 1.1) alla lettera a), dopo le parole: «l'oro da investimento,», sono aggiunte le seguenti: «anche destinato a successiva lavorazione,»; 1.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) il materiale d'oro diverso da quello di cui alla lettera a), ad uso prevalentemente industriale, per tale dovendosi intendere la materia prima aurifera grezza destinata a fusione o successiva trasformazione, sia in forma di semilavorati, come definiti nell', comma 1, lettera c), numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, di purezza pari o superiore a 325 millesimi sia in qualunque altra forma e purezza;»; 1.3) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) il materiale d'oro da destinare a fusione per ricavarne oro di cui alle lettere a) e b).»; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro ovvero ogni altra operazione in oro anche a titolo gratuito, a prescindere dalla consegna materiale dell'oro, è oggetto di dichiarazione all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, qualora il valore dell'operazione risulti di importo pari o superiore a 10.000 euro.»; 3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. La dichiarazione è dovuta anche per le operazioni di cui al comma 2 dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte qualora singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e complessivamente pari o superiori al valore economico di cui al comma 2. 2-ter. È tenuto alla dichiarazione il soggetto che a qualsiasi titolo trasferisce l'oro. Qualora parte dell'operazione sia una banca o un operatore professionale in oro di cui al comma 3, spetta agli stessi l'obbligo dichiarativo, sia che operino per conto proprio, sia che operino per conto di terzi. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 6 che disciplinano ulteriori modalità di adempimento dell'obbligo dichiarativo. 2-quater. La dichiarazione è effettuata senza indugio e comunque non oltre il mese successivo alla data di compimento dell'operazione. Nel caso di trasferimento di oro al seguito verso l'estero, la dichiarazione è effettuata prima dell'attraversamento della frontiera. Le eventuali operazioni in oro alle quali il passaggio transfrontaliero è finalizzato, eseguite ai sensi dei commi 2 e 2-bis, sono indicate nella dichiarazione trasmessa all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia entro la fine del mese successivo a quello di compimento delle operazioni. 2-quinquies. La dichiarazione non è dovuta quando, ricorrendone i presupposti, l'operazione è soggetta agli obblighi di dichiarazione e di informativa di cui al regolamento (UE) 2018/1672 e al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195. La dichiarazione non è altresì dovuta per le operazioni effettuate dalla Banca d'Italia. 2-sexies. Le autorità competenti all'effettuazione dei controlli e alla verifica delle violazioni di cui alla presente legge nei confronti delle persone in entrata nel territorio nazionale o in uscita dallo stesso ovvero le persone che inviano o ricevono l'oro di cui al comma 1, lettere a), b) e b-bis) provvedono affinché tali persone siano informate dei loro diritti e obblighi.»; 4) al comma 3, le parole: «Ufficio italiano dei cambi» sono sostituite dalle seguenti: «Organismo degli agenti e mediatori (OAM) di cui all'articolo 128-undecies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»; 5) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. L'Organismo degli agenti e mediatori (OAM) istituisce un registro in cui sono iscritti i soggetti che posseggono i requisiti di cui al comma 3 e svolge ogni attività necessaria per la gestione del registro. 3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis costituisce una sezione del registro di cui all' del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92. 3-quater. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al comma 3-bis si applica il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, e le relative disposizioni attuative, anche con riferimento alla quantificazione dei contributi dovuti dagli iscritti e alle conseguenze del mancato versamento degli stessi.»; 6) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, emana istruzioni volte a precisare le operazioni oggetto di dichiarazione, i contenuti e le modalità di invio della dichiarazione stessa. L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia concorda con le amministrazioni competenti le modalità di trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione stessa.»; 7) al comma 7, le parole: «Ufficio italiano dei cambi» sono sostituite dalle seguenti: «Organismo degli agenti e mediatori (OAM) di cui all'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»; 8) ai commi 8 e 9, le parole: «L'Ufficio italiano dei cambi» sono sostituite dalle seguenti: «La Banca d'Italia»; 9) al comma 11, le parole: «, per l'Ufficio italiano dei cambi» sono soppresse; c) all', comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La dichiarazione per l'oro consegnato o ricevuto è effettuata dalle banche o dagli intermediari finanziari.»; d) all': 1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Ufficio italiano dei cambi» sono sostituite dalle seguenti: «Organismo degli agenti e mediatori (OAM)» e le parole «da lire quattro milioni a lire venti milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.065,82 a euro 10.329,14»; 2) al comma 2: 2.1) al primo periodo, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater e delle istruzioni di cui all', comma 6»; 2.2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per gli adempimenti oblatori di cui all'articolo 30». 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', quinto comma, secondo periodo, le parole: «e dall'Ufficio italiano dei cambi» sono soppresse; b) all'articolo 10, primo comma, numero 9), le parole «e dall'Ufficio italiano dei cambi» sono soppresse; c) all'articolo 17, quinto comma, dopo le parole: «per quelle di prodotti semilavorati» sono aggiunte le seguenti: «, come definiti nell', comma 1, lettera c), numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150,»; d) all'articolo 70, quinto comma, dopo le parole: «nonché dei prodotti semilavorati», sono aggiunte le seguenti: «, come definiti nell', comma 1, lettera c), numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150,». 3. All', comma 6, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «alla Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «all'OAM»; b) al secondo periodo, le parole: «dalla Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «dall'OAM».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-10;211#art-1