Art. 1 · Modifiche al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180

Art. 1

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Modifiche al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180

In vigore dal 19 dic 2024
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32; Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l'articolo 14; Visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012; Vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il regolamento (UE) 2022/2036 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili; Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante «Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio»; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2024; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 novembre 2024; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e delle imprese e del made in Italy; Emana il seguente decreto legislativo: Modifiche al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 1. Al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 16-sexies: 1) al comma 1, la parola: «incluse» è sostituita dalla seguente: «inclusi»; 2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Ai fini dell'articolo 16-decies, comma 2-bis, quando più enti inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale di uno stesso soggetto qualificato come G-SII sono enti designati per la risoluzione o soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che sarebbero enti designati per la risoluzione se avessero sede legale nell'Unione europea, la Banca d'Italia calcola il requisito aggiuntivo di cui al comma 3: a) per ciascun ente designato per la risoluzione avente sede legale in Italia e ciascun soggetto avente sede legale in un Paese terzo che sarebbe ente designato per la risoluzione se avesse sede legale nell'Unione europea; b) se non è controllata da altra società avente sede legale nell'Unione europea, per la capogruppo come se fosse l'unico ente designato per la risoluzione del G-SII.»; b) all'articolo 16-decies, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Quando più enti inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale di uno stesso soggetto qualificato come G-SII sono enti designati per la risoluzione o soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che sarebbero enti designati per la risoluzione se avessero sede legale nell'Unione europea, la Banca d'Italia valuta, anche nell'ambito dei collegi a cui partecipa ai sensi dell'articolo 70, se sia opportuno e coerente con la strategia di risoluzione del soggetto qualificato come G-SII applicare quanto previsto dall'articolo 72-sexies del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e disporre ogni adeguamento necessario per minimizzare o eliminare la differenza tra la somma degli importi di cui all'articolo 16-sexies, comma 4, lettera a), del presente decreto e all'articolo 12-bis, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, stabiliti per ciascun ente designato per la risoluzione o soggetto avente sede legale in un Paese terzo che sarebbe un ente designato per la risoluzione se avesse sede legale nell'Unione europea e la somma degli importi di cui all'articolo 16-sexies, comma 4, lettera b), del presente decreto e all'articolo 12-bis, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. 2-ter. L'adeguamento di cui al comma 2-bis è disposto nel rispetto dei seguenti principi: a) l'adeguamento può essere applicato in relazione alle differenze nel calcolo degli importi complessivi dell'esposizione al rischio tra gli Stati membri o i Paesi terzi interessati, adeguando il livello del requisito; b) l'adeguamento non è disposto per eliminare le differenze risultanti da esposizioni tra i gruppi soggetti a risoluzione. 2-quater. La somma degli importi di cui all'articolo 16-sexies, comma 4, lettera a), del presente decreto e all'articolo 12-bis, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 stabiliti per ciascun ente designato per la risoluzione o soggetto avente sede legale in un Paese terzo che sarebbe un ente designato per la risoluzione se avesse sede legale nell'Unione europea non è inferiore alla somma degli importi di cui all'articolo 16-sexies, comma 4, lettera b), del presente decreto e all'articolo 12-bis, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.».
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