Art. 6 · Regimi amministrativi

Art. 6

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Regimi amministrativi

In vigore dal 11 dic 2025
1. Per la realizzazione degli interventi sono individuati i seguenti regimi amministrativi: a) attività libera; b) procedura abilitativa semplificata; c) autorizzazione unica. 2. Gli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto, individuano gli interventi realizzabili, rispettivamente, secondo il regime dell'attività libera, della procedura abilitativa semplificata e dell'autorizzazione unica. 3. Ai fini della qualificazione dell'intervento e del regime amministrativo allo stesso applicabile, un progetto si intende unico qualora contempli più interventi relativi alla medesima fonte localizzati in aree vicine e riconducibili a uno stesso centro di interessi. Ai medesimi fini di cui al primo periodo, la potenza del progetto è pari alla somma della potenza riferita ai singoli interventi. 3-bis. Per la realizzazione degli interventi di cui agli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto, il soggetto proponente predispone appositi sistemi di raccolta per le acque meteoriche intercettate dalle nuove superfici impermeabilizzate, temporanee e permanenti, derivanti dai medesimi, ivi comprese quelle relative a locali tecnici, piazzali o alla viabilità di accesso. La progettazione dei sistemi di cui al primo periodo tiene conto delle precipitazioni intense conseguenti anche ai cambiamenti climatici.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-25;190#art-6