Art. 4
4 / 24Definizioni
In vigore dal 21 gen 2026
1. Agli effetti del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) «realizzazione degli interventi»: attività di cui all', comma 1;
b) «avvio della realizzazione degli interventi»: la data di inizio dell'allestimento del cantiere o di analoghe attività in loco, propedeutiche alla realizzazione degli interventi;
c) «soggetto proponente»: il soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione degli interventi;
d) «amministrazione procedente»: il comune territorialmente competente nel caso della procedura abilitativa semplificata di cui all', il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione territorialmente competente o la provincia dalla medesima delegata nel caso del procedimento di autorizzazione unica di cui all', il commissario speciale per la gestione dei procedimenti autorizzatori relativi agli interventi finalizzati all'installazione degli impianti, di cui all'articolo 20, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;
e) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 NOVEMBRE 2025, N. 178;
f) "impianto ibrido": un impianto che combina diverse fonti di energia rinnovabile oppure un impianto di produzione di energia da una o più fonti rinnovabili combinato con un impianto di accumulo ovvero con un elettrolizzatore;
f-bis) «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l'impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.
f-ter) "interventi edilizi": gli interventi e le opere soggette al regime di cui agli o 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
f-quater) "opere connesse": le opere di connessione dell'impianto alla rete elettrica di distribuzione ovvero alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione nelle predette reti dell'energia prodotta o accumulata, nonché le opere di connessione alla rete di distribuzione del gas naturale o di idrogeno per gli impianti di produzione di biometano o di idrogeno, fatta eccezione per gli interventi edilizi;
f-quinquies) "infrastrutture indispensabili": le opere o le installazioni, anche temporanee, necessarie alla costruzione ovvero all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo asserviti ai medesimi, fatta eccezione per gli interventi edilizi;
f-sexies) "revisione della potenza": il ripotenziamento ovvero il rifacimento, anche parziale, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-25;190#art-4