Art. 2 · Principi generali

Art. 2

2 / 24

Principi generali

In vigore dal 22 nov 2025
1. La realizzazione degli interventi di cui all', comma 1, è soggetta ai regimi amministrativi previsti dal presente decreto, in conformità ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e proporzionalità. 2. Gli interventi di cui all', comma 1, sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto di quanto previsto all', comma 2. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui agli , della legge 5 marzo 2001, n. 57, nonché all' del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 3. I regimi amministrativi di cui al presente decreto si informano ai principi di celerità, omogeneità della disciplina procedimentale sull'intero territorio nazionale e non aggravamento degli oneri, nonché ai principi del risultato, di fiducia, buona fede e affidamento e dell'equa ripartizione nella diffusione delle fonti rinnovabili sul territorio. I medesimi regimi garantiscono la pubblicità, la trasparenza e la partecipazione dei soggetti interessati nonché la concorrenza fra gli operatori. 4. Al fine di assicurare l'effettiva riduzione degli oneri amministrativi e regolatori a carico degli operatori economici, non possono essere richieste dalle amministrazioni o dai privati gestori di pubblici servizi dichiarazioni, segnalazioni, comunicazioni o autorizzazioni già in possesso dei medesimi soggetti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-25;190#art-2