Art. 13
13 / 24Coordinamento con la disciplina in materia di valutazioni ambientali
In vigore dal 11 dic 2025
1. I progetti relativi agli interventi di cui agli allegati A e B non sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Restano ferme le disposizioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in materia di valutazione d'incidenza.
2. Ai fini di cui al comma 1, agli allegati alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'allegato II, dopo il numero 2), è inserito il seguente:
«2-bis) impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe di cui all' del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.»;
b) all'allegato II-bis, numero 1), dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:
«a-bis) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 25 MW nelle aree classificate idonee;
a-ter) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 30 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento o nelle zone di accelerazione;»;
c) all'allegato III:
1) dopo la lettera c-bis), sono inserite le seguenti:
«c-ter) Impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all' del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
c-quater) Impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, anche artificiali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all'allegato II, numero 2) e di cui alla lettera c-ter);»;
2) dopo la lettera v), è inserita la seguente:
«v-bis) sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva pari o superiore a 500 kW e con profondità superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e superiore a 250 metri dal piano di campagna, se verticali;»;
d) all'allegato IV, numero 2):
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all', comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, con esclusione:
1) degli impianti geotermici pilota di cui all', comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, incluse le relative attività minerarie, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell'allegato III alla parte seconda;
2) delle sonde geotermiche di cui all'allegato III, lettera v-bis);»;
2) dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:
«d-bis) impianti fotovoltaici, di potenza pari o superiore a 15 MW, installati su strutture o edifici esistenti, sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
d-ter) impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentano l'effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole;
d-quater) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW nelle aree classificate idonee o nelle zone di accelerazione;
d-quinquies) impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;».
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-25;190#art-13