Allegato›Sez. V
Art. 90
124 / 131Provvedimenti sulla sospensione e sull'interruzione del processo (articolo 41 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
In vigore dal 29 nov 2024
Provvedimenti sulla sospensione
e sull'interruzione del processo
( del decreto legislativo n. 546 del 1992)
1. La sospensione è disposta e l'interruzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla corte di giustizia tributaria con ordinanza.
2. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo ai sensi dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175#art-a-90