Art. 84 · Deliberazioni della corte di giustizia tributaria (articolo 35 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
AllegatoSez. III

Art. 84

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Deliberazioni della corte di giustizia tributaria (articolo 35 del decreto legislativo n. 546 del 1992)

In vigore dal 13 giu 2025
Deliberazioni della corte di giustizia tributaria ( del decreto legislativo n. 546 del 1992) 1. La corte di giustizia tributaria, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e il presidente, al termine, dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà della corte di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni. 2. Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio può essere rinviata di non oltre trenta giorni. 3. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.

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