Allegato›Sez. III
Art. 84
110 / 131Deliberazioni della corte di giustizia tributaria (articolo 35 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
In vigore dal 13 giu 2025
Deliberazioni della corte di giustizia tributaria
( del decreto legislativo n. 546 del 1992)
1. La corte di giustizia tributaria, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e il presidente, al termine, dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà della corte di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.
2. Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio può essere rinviata di non oltre trenta giorni.
3. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile.
Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175#art-a-84