Allegato›Sez. III
Art. 82
108 / 131Discussione in pubblica udienza (articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
In vigore dal 29 nov 2024
Discussione in pubblica udienza
( del decreto legislativo n. 546 del 1992)
1. All'udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione.
2. Dell'udienza è redatto processo verbale dal segretario.
3. La corte di giustizia tributaria può disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva, scritta o orale, è resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti. Si applica l', comma 2, salvo che il differimento sia disposto in udienza con tutte le parti costituite presenti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175#art-a-82