Allegato›Sez. III
Art. 80
106 / 131Deposito di documenti e di memorie (articolo 32 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
In vigore dal 29 nov 2024
Deposito di documenti e di memorie
( del decreto legislativo n. 546 del 1992)
1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l', comma 1.
2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al comma 1 ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.
3. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175#art-a-80