Allegato›Sez. III
Art. 78
104 / 131Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione (articolo 30 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
In vigore dal 29 nov 2024
Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione
( del decreto legislativo n. 546 del 1992)
1. Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui all', il presidente, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli e nomina il relatore.
2. Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali l'ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore ad euro 51.645,69. Un'altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è comunque riservata alla trattazione di controversie nei confronti di società con personalità giuridica, nonché di controversie inerenti all'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175#art-a-78