Allegato›Sez. II
Art. 77
93 / 131Riunione dei ricorsi (articolo 29 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
In vigore dal 29 nov 2024
Riunione dei ricorsi
( del decreto legislativo n. 546 del 1992)
1. In qualunque momento il presidente della sezione dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.
2. Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa corte di giustizia tributaria il presidente di questa, di ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma 1.
3. La corte, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende più gravosa la loro trattazione, può, con ordinanza motivata, disporne la separazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175#art-a-77