Art. 71 · Iscrizione del ricorso nel registro generale. Fascicolo d'ufficio del processo e fascicoli di parte (articolo 25 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
AllegatoTitolo IICapo I

Art. 71

87 / 131

Iscrizione del ricorso nel registro generale. Fascicolo d'ufficio del processo e fascicoli di parte (articolo 25 del decreto legislativo n. 546 del 1992)

In vigore dal 29 nov 2024
Iscrizione del ricorso nel registro generale. Fascicolo d'ufficio del processo e fascicoli di parte ( del decreto legislativo n. 546 del 1992) 1. La segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d'ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i documenti prodotti, nonché, successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze. 2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio. 3. La segreteria sottopone al presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado il fascicolo del processo appena formato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175#art-a-71