Art. 70 · Produzione di documenti e motivi aggiunti (articolo 24 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
AllegatoTitolo IICapo I

Art. 70

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Produzione di documenti e motivi aggiunti (articolo 24 del decreto legislativo n. 546 del 1992)

In vigore dal 29 nov 2024
Produzione di documenti e motivi aggiunti ( del decreto legislativo n. 546 del 1992) 1. I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti. 2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della corte di giustizia tributaria, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito. 3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza sono rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma 4. 4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all' per quanto applicabile. Si applicano l', commi 1 e 2, l', commi 1, 2, 3 e 5, e l', comma 3.
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