Art. 25 · Durata (articoli 18 del decreto legislativo n. 545 del 1992 e 8, comma 5 terzo periodo della legge n. 130 del 2022)
AllegatoCapo III

Art. 25

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Durata (articoli 18 del decreto legislativo n. 545 del 1992 e 8, comma 5 terzo periodo della legge n. 130 del 2022)

In vigore dal 29 nov 2024
Durata ( del decreto legislativo n. 545 del 1992 e 8, comma 5 terzo periodo della legge n. 130 del 2022) 1. Il Consiglio di presidenza dura in carica per quattro anni. 2. I componenti del Consiglio di presidenza, che nel corso del quadriennio cessano per qualsiasi causa di farne parte o, se eletti in qualità di giudice o magistrato, conseguono la nomina a presidente, sono sostituiti per il restante periodo dal primo dei non eletti di corrispondente qualifica.
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