Art. 20 · Trattamento economico dei magistrati tributari (articolo 13-bis del decreto legislativo n. 545 del 1992)
AllegatoCapo II

Art. 20

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Trattamento economico dei magistrati tributari (articolo 13-bis del decreto legislativo n. 545 del 1992)

In vigore dal 29 nov 2024
Trattamento economico dei magistrati tributari (articolo 13-bis del decreto legislativo n. 545 del 1992) 1. Ai magistrati tributari reclutati per concorso, secondo le modalità di cui all', si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari, in quanto compatibili. 2. Gli stipendi del personale indicato nel comma 1 sono determinati, esclusivamente in base all'anzianità di servizio, nella misura prevista nella tabella D allegata al presente testo unico, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2024, salva l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale.
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