Art. 18 · Decadenza dall'incarico (articolo 12 del decreto legislativo n. 545 del 1992)
AllegatoCapo II

Art. 18

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Decadenza dall'incarico (articolo 12 del decreto legislativo n. 545 del 1992)

In vigore dal 29 nov 2024
Decadenza dall'incarico ( del decreto legislativo n. 545 del 1992) 1. Decadono dall'incarico i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado che: a) perdono uno dei requisiti di cui all'; b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'; c) cessano, se magistrati o altri dipendenti dell'amministrazione pubblica in attività di servizio, dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissioni volontarie, secondo i rispettivi ordinamenti; d) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina; e) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive. 2. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa deliberazione del Consiglio di presidenza.
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