Art. 125 · Esecuzione provvisoria (articolo 67 bis del decreto legislativo n. 546 del 1992)
AllegatoCapo IV

Art. 125

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Esecuzione provvisoria (articolo 67 bis del decreto legislativo n. 546 del 1992)

In vigore dal 29 nov 2024
Esecuzione provvisoria (articolo 67 bis del decreto legislativo n. 546 del 1992) 1. Le sentenze emesse dalle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono esecutive secondo quanto previsto dal presente capo.
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