Art. 124 · Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative (articolo 21-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000)
AllegatoCapo IV

Art. 124

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Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative (articolo 21-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000)

In vigore dal 29 nov 2024
Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative (articolo 21-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000) 1. Quando, per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del soggetto, una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il giudice o l'autorità amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurne la relativa misura, tiene conto di quelle già irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva.
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